Art. 2.
(Modalità di applicazione).

      1. Sulle confezioni esterne o sui contenitori dei prodotti di cui all'articolo 1 deve essere riportato un simbolo convenzionale di allarme che indichi l'idoneità del farmaco a produrre effetti negativi sullo stile e sulla qualità della guida degli utenti della strada.
      2. Se le confezioni di prodotti di cui all'articolo 1 sono troppo piccole per riportare il simbolo di cui al comma 1 del presente articolo, il medesimo è riportato in un cartoncino pieghevole, inserito nella confezione, in modo tale da risultare comunque facilmente visibile.